Articolo 544 bis del Codice Penale

Art.544 bis CP – Articolo 544 bis del Codice Penale Italiano

Art. 544-bis.
Uccisione di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. (1)

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