Articolo 543 del Codice Penale

Art.543 CP – Articolo 543 del Codice Penale Italiano

[Art. 543.
Diritto di querela. (1)

Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.
Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi.]

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