Art.541 CP – Articolo 541 del Codice Penale Italiano
[Art. 541.
Pene accessorie ed altri effetti penali. (1)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell’autorità maritale o l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.]
Articolo 536
Articolo 537
Articolo 538
Articolo 539
Articolo 540
Articolo 542
Articolo 543
Articolo 544