Art.535 CP – Articolo 535 del Codice Penale Italiano
[Art. 535.
Tratta di donne e di minori. (1)
Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s’intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.
La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi.]
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 530
Articolo 531
Articolo 532
Articolo 533
Articolo 534
Articolo 536
Articolo 537
Articolo 538
Articolo 539
Articolo 540