Art.529 CP – Articolo 529 del Codice Penale Italiano
Art. 529.
Atti e oggetti osceni: nozione.
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 524
Articolo 525
Articolo 526
Articolo 527
Articolo 528
Articolo 530
Articolo 531
Articolo 532
Articolo 533
Articolo 534