Articolo 525 del Codice Penale

Art.525 CP – Articolo 525 del Codice Penale Italiano

Art. 525.
Circostanze attenuanti.

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 520
Articolo 521
Articolo 522
Articolo 523
Articolo 524
Articolo 526
Articolo 527
Articolo 528
Articolo 529
Articolo 530