Art.521 CP – Articolo 521 del Codice Penale Italiano
Art. 521.
Atti di libidine violenti.
Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 517 quater
Articolo 517 quinquies
Articolo 518
Titolo IX – Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
Articolo 519
Articolo 520
Articolo 522
Articolo 523
Articolo 524
Articolo 525
Articolo 526