Articolo 517 del Codice Penale

Art.517 CP – Articolo 517 del Codice Penale Italiano

Art. 517.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e (1) con la multa fino a ventimila euro. (2)

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 513
Articolo 513 bis
Articolo 514
Articolo 515
Articolo 516
Articolo 517 bis
Articolo 517 ter
Articolo 517 quater
Articolo 517 quinquies
Articolo 518