Articolo 513 del Codice Penale

Art.513 CP – Articolo 513 del Codice Penale Italiano

Art. 513.
Turbata libertà dell’industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

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