Articolo 513 bis del Codice Penale

Art.513 bis CP – Articolo 513 bis del Codice Penale Italiano

Art. 513-bis.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Minaccia al competitor: scatta il reato di concorrenza sleale, Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2020, n. 13178.

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