Art.512 CP – Articolo 512 del Codice Penale Italiano
Art. 512.
Pena accessoria.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l’interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 507
Articolo 508
Articolo 509
Articolo 510
Articolo 511
Articolo 513
Articolo 513 bis
Articolo 514
Articolo 515
Articolo 516