Articolo 511 del Codice Penale

Art.511 CP – Articolo 511 del Codice Penale Italiano

Art. 511.
Pena per i capi promotori e organizzatori.

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

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