Articolo 509 del Codice Penale

Art.509 CP – Articolo 509 del Codice Penale Italiano

Art. 509.
Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.
[Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.] (1)

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