Art.504 CP – Articolo 504 del Codice Penale Italiano
Art. 504.
Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero. (1)
Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
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