Articolo 504 del Codice Penale

Art.504 CP – Articolo 504 del Codice Penale Italiano

Art. 504.
Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero. (1)

Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 500
Articolo 501
Articolo 501 bis
Articolo 502
Articolo 503
Articolo 505
Articolo 506
Articolo 507
Articolo 508
Articolo 509