Art.502 CP – Articolo 502 del Codice Penale Italiano
[Art. 502.
Serrata e sciopero per fini contrattuali. (1)
Il datore di lavoro, che, col solo scopo d’imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire due milioni.
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire duecentomila.]
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Titolo VIII – Dei delitti contro l’economia pubblica (artt. 499-518)
Articolo 499
Articolo 500
Articolo 501
Articolo 501 bis
Articolo 503
Articolo 504
Articolo 505
Articolo 506
Articolo 507