Art.50 CP – Articolo 50 del Codice Penale Italiano
Art. 50.
Consenso dell’avente diritto.
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
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Cfr. Voce «Consenso dell’avente diritto», AltalexPedia.
Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 30 settembre 2008, n. 37077 in Altalex Massimario.
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