Articolo 50 del Codice Penale

Art.50 CP – Articolo 50 del Codice Penale Italiano

Art. 50.

Consenso dell’avente diritto.

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

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Cfr. Voce «Consenso dell’avente diritto», AltalexPedia.

Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 30 settembre 2008, n. 37077 in Altalex Massimario.

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