Articolo 499 del Codice Penale

Art.499 CP – Articolo 499 del Codice Penale Italiano

Art. 499.
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.

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