Art.499 CP – Articolo 499 del Codice Penale Italiano
Art. 499.
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 496
Articolo 497
Articolo 497 bis
Articolo 497 ter
Articolo 498