Articolo 497 del Codice Penale

Art.497 CP – Articolo 497 del Codice Penale Italiano

Art. 497.
Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

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