Articolo 497 bis del Codice Penale

Art.497 bis CP – Articolo 497 bis del Codice Penale Italiano

Art. 497-bis.
Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. (1)

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni. (2)
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

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