Art.493 CP – Articolo 493 del Codice Penale Italiano
Art. 493.
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.
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