Art.493 bis CP – Articolo 493 bis del Codice Penale Italiano
Art. 493-bis.
Casi di perseguibilità a querela (1)
I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.
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