Articolo 489 del Codice Penale

Art.489 CP – Articolo 489 del Codice Penale Italiano

Art. 489.
Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
(……..) (1)

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