Art.474 ter CP – Articolo 474 ter del Codice Penale Italiano
Art. 474-ter.
Circostanza aggravante. (1)
Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 469
Articolo 470
Articolo 471
Articolo 472
Articolo 473
Articolo 474 bis
Articolo 474 ter
Articolo 474 quater
Articolo 475
Articolo 476