Articolo 467 del Codice Penale

Art.467 CP – Articolo 467 del Codice Penale Italiano

Art. 467.
Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 463
Articolo 464
Articolo 465
Articolo 466
Articolo 466 bis
Articolo 468
Articolo 469
Articolo 470
Articolo 471
Articolo 472