Articolo 466 bis del Codice Penale

Art.466 bis CP – Articolo 466 bis del Codice Penale Italiano

Art. 466-bis.
Confisca (1)

Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 462
Articolo 463
Articolo 464
Articolo 465
Articolo 466
Articolo 467
Articolo 468
Articolo 469
Articolo 470
Articolo 471