Art.465 CP – Articolo 465 del Codice Penale Italiano
Art. 465.
Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 460
Articolo 461
Articolo 462
Articolo 463
Articolo 464
Articolo 466
Articolo 466 bis
Articolo 467
Articolo 468
Articolo 469