Art.464 CP – Articolo 464 del Codice Penale Italiano
Art. 464.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.
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