Articolo 463 del Codice Penale

Art.463 CP – Articolo 463 del Codice Penale Italiano

Art. 463.
Casi di non punibilità.

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

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