Articolo 462 del Codice Penale

Art.462 CP – Articolo 462 del Codice Penale Italiano

Art. 462.
Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206.

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