Articolo 460 del Codice Penale

Art.460 CP – Articolo 460 del Codice Penale Italiano

Art. 460.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 455
Articolo 456
Articolo 457
Articolo 458
Articolo 459
Articolo 461
Articolo 462
Articolo 463
Articolo 464
Articolo 465