Articolo 46 del Codice Penale

Art.46 CP – Articolo 46 del Codice Penale Italiano

Art. 46.

Costringimento fisico.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.

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