Articolo 457 del Codice Penale

Art.457 CP – Articolo 457 del Codice Penale Italiano

Art. 457.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 452 terdecies

Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)

Articolo 453
Articolo 454
Articolo 455
Articolo 456
Articolo 458
Articolo 459
Articolo 460
Articolo 461
Articolo 462