Art.456 CP – Articolo 456 del Codice Penale Italiano
Art. 456.
Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
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