Articolo 452 quinquies del Codice Penale

Art.452 quinquies CP – Articolo 452 quinquies del Codice Penale Italiano

Art. 452-quinquies
Delitti colposi contro l’ambiente (1)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

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