Articolo 452 bis del Codice Penale

Art.452 bis CP – Articolo 452 bis del Codice Penale Italiano

Art. 452-bis
Inquinamento ambientale (1)

E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 448 bis
Articolo 449
Articolo 450
Articolo 451
Articolo 452
Articolo 452 ter
Articolo 452 quater
Articolo 452 quinquies
Articolo 452 sexies
Articolo 452 septies