Art.450 CP – Articolo 450 del Codice Penale Italiano
Art. 450.
Delitti colposi di pericolo.
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’autorità diretta alla rimozione del pericolo.
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