Art.445 CP – Articolo 445 del Codice Penale Italiano
Art. 445.
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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