Art.444 CP – Articolo 444 del Codice Penale Italiano
Art. 444.
Commercio di sostanze alimentari nocive.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 439
Articolo 440
Articolo 441
Articolo 442
Articolo 443
Articolo 445
Articolo 446
Articolo 447
Articolo 448
Articolo 448 bis