Art.44 CP – Articolo 44 del Codice Penale Italiano
Art. 44.
Condizione obiettiva di punibilità.
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
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Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 22/03/2017 n° 13910.
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