Articolo 434 del Codice Penale

Art.434 CP – Articolo 434 del Codice Penale Italiano

[Art. 534.
Sfruttamento di prostitute. (1)

Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.]

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