Art.430 CP – Articolo 430 del Codice Penale Italiano
[Art. 530.
Corruzione di minorenni. (1)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta]
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 425
Articolo 426
Articolo 427
Articolo 428
Articolo 429
Articolo 431
Articolo 432
Articolo 433
Articolo 433 bis
Articolo 434