Art.423 CP – Articolo 423 del Codice Penale Italiano
Art. 423.
Incendio.
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica.
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