Articolo 421 del Codice Penale

Art.421 CP – Articolo 421 del Codice Penale Italiano

Art. 421.
Pubblica intimidazione.

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

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