Articolo 418 del Codice Penale

Art.418 CP – Articolo 418 del Codice Penale Italiano

Art. 418.
Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. (2)
La pena è aumentata se l’assistenza è prestata (3) continuamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

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