Art.410 CP – Articolo 410 del Codice Penale Italiano
Art. 410.
Vilipendio di cadavere.
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 405
Articolo 406
Articolo 407
Articolo 408
Articolo 409
Articolo 411
Articolo 412
Articolo 413