Articolo 410 del Codice Penale

Art.410 CP – Articolo 410 del Codice Penale Italiano

Art. 410.
Vilipendio di cadavere.

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

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