Articolo 41 del Codice Penale

Art.41 CP – Articolo 41 del Codice Penale Italiano

Art. 41.

Concorso di cause.

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

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Responsabilità medica e successione delle posizioni di garanzia, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 2 febbraio 2021, n. 3922

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11 luglio 2017 n° 33770, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 ottobre 2007, n. 36162, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38819, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 20 ottobre 2009, n. 40587 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4912 in Altalex Massimario.

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