Art.408 CP – Articolo 408 del Codice Penale Italiano
Art. 408.
Vilipendio delle tombe.
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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