Articolo 398 del Codice Penale

Art.398 CP – Articolo 398 del Codice Penale Italiano

[Art. 398.
Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità. (1)

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell’articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.
Non sono punibili:
1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l’uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;
3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.]

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 393 bis
Articolo 394
Articolo 395
Articolo 396
Articolo 397
Articolo 399
Articolo 400
Articolo 401

Titolo IV – Dei delitti contro il sentimento religioso (artt. 402-413)

Articolo 402
Articolo 403