Art.391 bis CP – Articolo 391 bis del Codice Penale Italiano
Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni (1) (2)
Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni (3).
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni (4).
La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte (5).
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 22 ottobre 2020.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario».
(2) Articolo aggiunto dal comma 26 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 22 ottobre 2020.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».
(4) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 22 ottobre 2020.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.».
(5) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. d), D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.
Il testo in vigore prima della conversione in legge del citato D.L. n. 130/2020 era il seguente: «La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte.». .
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 388
Articolo 388 bis
Articolo 388 ter
Articolo 389
Articolo 390
Articolo 391 bis
Articolo 392
Articolo 393
Articolo 393 bis
Articolo 394