Articolo 390 del Codice Penale

Art.390 CP – Articolo 390 del Codice Penale Italiano

Art. 390.
Procurata inosservanza di pena.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

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